A volte i coniugi o genitori attendono tempi lunghi prima di regolare formalmente la gestione dei figli. Nell'interregno tra la fine della relazione e la richiesta giudiziale di regolamentare la gestione anche economica dei figli vengono adottate o tollerate soluzione non eque o condivise ma semplicemente tollerate con l'auspicio che prima o poi arriverà il momento di regolare i conti.
Evidentemente mal consigliati o non consapevoli del fatto che la legge prevede che l'assegno di mantenimento non può essere richiesto per il periodo precedente alla domanda giudiziale, quindi per il periodo precedente al ricorso al Tribunale competente, o dalla effettiva cessazione della coabitazione se successiva alla domanda. per contro una cessazione della coabitazione in assenza di domanda giudiziale non consente di richiedere gli arretrati in una successiva domanda giudiziale
Conferma viene ricavata anche dalla recente sentenza della Cassazione n 8816/20 che ha statuito quanto segue: L'obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017, Rv. 643362 - 02). Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.
Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talchè è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 18/05/2012, Rv. 622604 - 01).
Nell'ipotesi inversa, qual è quella che qui si è determinata, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore (v., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017, Rv. 644834 - 02).
In conclusione, deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
Alla luce della statuizione appare consigliabile, soprattutto nell'interesse del genitore collocatario e dei figli, regolamentare per tempo e formalmente gli aspetti economici del minore onde evitare il procrastinare dell'azione vado a discapito di una delle parti a vantaggio, evidentemente, dell'altra
Comments